Titolo I

Art. 10

Convocazione e deliberazione della giunta

In vigore dal 28 mag 1986
1. La giunta esecutiva è convocata dal presidente, di norma una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso presidente lo ravvisi necessario, ovvero quando almeno quattro membri ne facciano richiesta. 2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto a voto. 3. Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto a voto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-10

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Convocazione e deliberazione della giunta (Art. 10 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo