Titolo I

Art. 14

Il presidente

In vigore dal 28 mag 1986
1. Il presidente è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione del consiglio nazionale formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-14

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Il presidente (Art. 14 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo