Titolo I
Art. 14
14 / 36Il presidente
In vigore dal 28 mag 1986
1. Il presidente è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione del consiglio nazionale formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-14