Titolo I

Art. 19

Compiti del segretario generale

In vigore dal 28 mag 1986
1. Il segretario generale è a capo dei servizi e degli uffici; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, della quale è anche segretario, e collabora col presidente all'attuazione delle rispettive deliberazioni; formula proposte alla giunta esecutiva su provvedimenti di competenza della stessa; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-19

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Compiti del segretario generale (Art. 19 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo