Titolo I

Art. 18

Il segretario generale

In vigore dal 28 mag 1986
1. Il segretario generale è nominato dal consiglio nazionale su designazione della giunta esecutiva, che dovrà previamente accertare il possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali da parte del designato; dura in carica per il periodo stabilito dagli del presente decreto ed il relativo trattamento giuridico ed economico è regolato ai sensi degli della legge 20 marzo 1975, n. 70. 2. Potranno essere designati alla carica di segretario generale coloro che per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di specifica competenza e capacità professionale nel campo dello sport, in armonia con le norme e gli indirizzi del C.I.O.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-18

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Il segretario generale (Art. 18 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo