Titolo I

Art. 7

Composizione della giunta esecutiva

In vigore dal 28 mag 1986
1. La giunta esecutiva è composta dal presidente del Comitato che la presiede, dai due vice presidenti, dai sei membri eletti dal consiglio nazionale e dal segretario generale che vi esplica le funzioni di segretario. 2. Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla giunta esecutiva, ai sensi dell' dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto Comitato. 3. La giunta dura in carica quattro anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-7

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