Titolo I
Art. 15
Requisiti per la nomina
In vigore dal 28 mag 1986
1. Non può essere nominato alla carica di presidente chi non sia stato almeno per un biennio presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale, oppure componente della giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano.
2. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-15