Titolo I

Art. 13

Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria

In vigore dal 28 mag 1986
1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo può disporre lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca del presidente per persistente inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarità amministrative e per omissione nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che per accertate gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente. 2. In tali casi è nominato un commissario straordinario, fino alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-13

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Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria (Art. 13 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo