Titolo I

Art. 23

Delegati regionali

In vigore dal 28 mag 1986
1. In ogni regione un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano coordina e disciplina, secondo le direttive formulate dagli organi centrali del C.O.N.I., le attività esercitate dai comitati provinciali. 2. Esso sovrintende, quale delegato del C.O.N.I. e nell'ambito degli indirizzi da questo formulati, alla realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla diffusione dello sport. 3. Il delegato regionale ha altresì funzioni di consultazione e di collegamento fra tutti gli organismi periferici del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Delegati regionali (Art. 23 Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo