Art. 23 · Delegati regionali
Titolo I

Art. 23

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Delegati regionali

In vigore dal 28 mag 1986
1. In ogni regione un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano coordina e disciplina, secondo le direttive formulate dagli organi centrali del C.O.N.I., le attività esercitate dai comitati provinciali. 2. Esso sovrintende, quale delegato del C.O.N.I. e nell'ambito degli indirizzi da questo formulati, alla realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla diffusione dello sport. 3. Il delegato regionale ha altresì funzioni di consultazione e di collegamento fra tutti gli organismi periferici del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-23