Titolo I
Art. 21
21 / 36Compiti del collegio dei revisori
In vigore dal 28 mag 1986
1. Il collegio dei revisori:
a) effettua il riscontro della gestione dell'ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi;
d) effettua verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il controllo sulle gestioni relative alle attività di gioco;
f) redige la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla gestione contabile del comitato.
2. I revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del consiglio nazionale ed a quelle della giunta esecutiva.
3. Le delibere adottate dal consiglio e dalla giunta devono, comunque, essere trasmesse al collegio dei revisori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-21