Art. 28 · Sede delle federazioni
Titolo II

Art. 28

28 / 36

Sede delle federazioni

In vigore dal 28 mag 1986
1. Le federazioni sportive nazionali hanno sede in Roma. 2. Il consiglio nazionale, su proposta della giunta esecutiva, può autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-28