Titolo I
Art. 24
24 / 36Comitati provinciali
In vigore dal 28 mag 1986
1. In ogni provincia è istituito un comitato provinciale con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia, nonché di coordinare le iniziative delle rappresentanze provinciali delle federazioni sportive nazionali per promuovere e sostenere l'attività sportiva, in base agli indirizzi emanati dal C.O.N.I.
2. Il comitato provinciale è composto dal presidente, che lo presiede, dai presidenti dei comitati provinciali e dai delegati provinciali delle federazioni sportive nazionali.
3. Nell'ambito del comitato provinciale la giunta provinciale è composta dal presidente del comitato, che la presiede, da tre membri eletti dal comitato provinciale, nonché dal rappresentante del C.O.N.I. per gli impianti sportivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-24