Titolo I
Art. 20
20 / 36Composizione del collegio dei revisori
In vigore dal 28 mag 1986
1. Il collegio dei revisori è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati come segue:
a) due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
b) un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministro del tesoro, fra funzionari del Ministero appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
2. Il collegio dei revisori, per le funzioni di cui all' della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è integrato da altri due membri designati uno dal Ministro del tesoro fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e l'altro dal Ministro delle finanze.
3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta una indennità di carica da determinare dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-28;157#art-20