Art. 10

In vigore dal 1 ago 1985
Gli animali destinati all'estero non sono soggetti al controllo sanitario al momento di uscita dal territorio nazionale, quando non sia diversamente disposto da temporanei provvedimenti di polizia veterinaria, fermo restando ogni altra disposizione sanitaria in materia di esportazione di animali all'estero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-10

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