Art. 13
In vigore dal 1 ago 1985
Le regioni, delegate ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espletano tramite i funzionari tecnici degli osservatori per le malattie delle piante o di altri organismi corrispondenti i controlli fitosanitari per sondaggio dei vegetali e prodotti vegetali in importazione e in transito negli spazi doganali e negli altri luoghi, nei quali operano gli uffici doganali.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con propri decreti, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le regioni interessate, dispone:
a) la dislocazione dei punti doganali di entrata dove possono avvenire i controlli fitosanitari per sondaggio e dei punti doganali interni dove devono essere fatte le visite fitosanitarie obbligatorie sui vegetali e prodotti vegetali soggetti all'obbligo della certificazione fitopatologica in base alla direttiva n. 77/93/CEE del 31 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro la introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;
b) le procedure concernenti i controlli fitosanitari ai vegetali e prodotti vegetali nei punti doganali di cui al punto a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-13