Art. 11

In vigore dal 1 ago 1985
L'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente: "Art. 72. (Importazioni in Italia di sostanze alimentari). Gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura, del tipo, della quantità, della omogeneità, dell'origine dei prodotti presentati all'importazione nonché della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari. Resta salva l'osservanza delle modalità prescritte da altre leggi o regolamenti speciali, nonché da convenzioni internazionali concernenti particolari sostanze alimentari".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-11

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Art. 11 Attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734. — Testo vigente | Portale Normativo