Art. 8

In vigore dal 1 ago 1985
I veterinari di confine provvedono all'esame dei certificati sanitari di scorta per il controllo della provenienza degli animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea in transito attraverso il territorio nazionale. Il transito è consentito, qualora gli animali siano destinati ad un Paese terzo, se risulta che il Paese di destinazione ha espresso l'incondizionata accettazione degli animali. I veterinari di confine, per gli animali in transito attraverso il territorio nazionale provenienti da un Paese terzo, procedono per ogni trasporto, oltre al controllo del certificato sanitario ai fini del rispetto dei divieti o delle limitazioni di carattere sanitario, anche ad un controllo sullo stato sanitario generale degli animali. Il transito degli animali è consentito a seguito di esito favorevole dei controlli previsti nei precedenti commi, senza preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, salvo che ciò non sia disposto da contingenti provvedimenti di polizia veterinaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-8

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