Art. 12
In vigore dal 1 ago 1985
Il Ministro della sanità, per quanto non disciplinato da norme sanitarie comunitarie e sulla base di intese tecniche con i servizi sanitari centrali degli Stati membri, a condizione di reciprocità, con propri decreti:
a) riconosce la validità dei controlli aggiuntivi effettuati dagli organi competenti nei luoghi di origine e di spedizione degli animali e dei prodotti di origine animale, al fine di garantire più efficacemente le misure sanitarie previste dalle legislazioni nazionali;
b) riconosce la validità di controlli supplementari eseguiti da operatori economici, singoli od associati, negli allevamenti e negli impianti di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari nel quadro di iniziative e programmi aziendali concordati con gli organi competenti ed attuati sotto la loro vigilanza;
c) fissa le modalità degli interventi ritenuti necessari al fine di combattere le frodi sanitarie;
d) emana direttive da comunicare alla commissione delle Comunità europee per favorire e sviluppare lo scambio di informazioni con gli organi degli altri Stati membri, al fine di armonizzare i controlli e la compilazione dei documenti sanitari richiesti e di stabilire la collaborazione tra gli uffici veterinari di confine italiani e quelli analoghi degli Stati confinanti con l'Italia;
e) dispone, se necessario in relazione ai controlli aggiuntivi indicati nei punti a), b) e c) ed alla relativa documentazione sanitaria, le modalità di ulteriore semplificazione di controlli sanitari alle frontiere, nelle dogane interne e nelle località di destinazione.
Le disposizioni emanate ai sensi del precedente comma trovano applicazione anche per i prodotti alimentari di origine non animale nonché per i prodotti non destinati all'alimentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-12