Art. 5

In vigore dal 1 ago 1985
Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti dai Paesi della Comunità economica europea è eseguito a sondaggio ed, in relazione all'intensità del traffico, può essere in tutto o in parte affidato dal veterinario di confine competente al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, nella cui circoscrizione territoriale si trova la località di destinazione. La disposizione di cui al comma precedente, salvo quanto disposto da norme sanitarie comunitarie sugli scambi, si applica ai prodotti di origine animale originari da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea provenienti da un Paese membro, purchè siano scortati da certificati di origine e sanità rilasciati o convalidati dal competente organo del Paese membro di provenienza con l'attestazione che sono stati fatti i controlli sanitari previsti dalle disposizioni interne vigenti sulla importazione e soddisfano le condizioni sanitarie richieste dalla stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-5

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