Art. 2
In vigore dal 1 ago 1985
I controlli sanitari previsti dalle disposizioni vigenti sugli animali e sui prodotti di origine animale in importazione sono attuati, sulla base delle disposizioni del presente decreto, dai veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, tutti denominati "veterinari di confine".
Sono considerati veterinari ufficiali, oltre ai veterinari di confine, i veterinari delle unità sanitarie locali, delle regioni e delle province autonome, che svolgono i compiti di controllo sanitario loro affidati ai sensi delle disposizioni del presente decreto nonché i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia di esportazione di animali e dei prodotti di origine animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-2