Art. 6
In vigore dal 1 ago 1985
Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi è eseguito su tutti i trasporti, a campione per ciascuno di essi, al fine di accertare che la merce corrisponda a quanto dichiarato sui certificati sanitari di scorta o sugli altri documenti ufficiali ed è rispondente ai requisiti e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la liberalizzazione delle merci nel territorio nazionale. Il controllo, in relazione alla intensità del traffico, può essere affidato da veterinario di confine competente al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale trovasi la località di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-6