Art. 9

In vigore dal 1 ago 1985
I veterinari di confine, ai fini dello svincolo doganale degli animali e dei prodotti di origine animale, rilasciano agli uffici di dogana competenti i lasciapassare conformi a modelli stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto. Copia conforme del lasciapassare deve scortare gli animali e i prodotti di origine animale sino a destinazione. Le merci, per le quali il controllo è affidato al servizio veterinario di una unità sanitaria locale, sono inoltrate a destinazione accompagnate dalla copia conforme del lasciapassare di cui al comma precedente sotto vincolo sanitario e vengono ammesse a libera pratica a seguito dell'esito favorevole del controllo veterinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-9

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