Art. 14
In vigore dal 1 ago 1985
I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto sono espletati nel corso dell'orario di apertura degli uffici stabilito per i servizi relativi, ai sensi dell' del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo, secondo modalità stabilite dai capi dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali d'intesa con i capi degli altri uffici preposti ai servizi relativi e con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché concordate col comando di gruppo competente per territorio relativamente ai servizi affidati ai militari della Guardia di finanza.
I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto, se espletati presso le dogane e gli autoporti di confine, devono svolgersi tutti nello stesso e più breve tempo possibile o, qualora vi sia necessità di attività particolarmente complessa e di lunga durata, devono essere espletati nei luoghi di destinazione delle merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-14