Art. 19

In vigore dal 1 ago 1985
Sono abrogati il quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, come risulta sostituito dall' della legge 31 gennaio 1969, n. 13, e tutte le altre norme di legge o aventi valore di legge incompatibili con le norme del presente decreto. Dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all' cessano di avere applicazione, per i servizi resi in occasione dei controlli e delle formalità amministrative di cui al presente decreto, gli della legge 4 agosto 1975, n. 389; dalla medesima data cessano inoltre di esplicare efficacia le altre norme che disciplinano le modalità e le misure di corresponsione delle indennità per servizi resi fuori dell'orario d'ufficio o fuori del circuito doganale. Le disposizioni che recano modificazioni agli , e quelle che sopprimono gli articoli 85 e da 239 a 248 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, hanno rispettivamente efficacia dalla data dei decreti del Ministro delle finanze previsti dall', punti 3, 8, 12 e 13, del presente decreto.
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Art. 19 Attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734. — Testo vigente | Portale Normativo