Art. 3

In vigore dal 1 ago 1985
I veterinari di confine esaminano per ogni trasporto i certificati di origine e sanità, previsti dalle vigenti disposizioni, che accompagnano gli animali o i prodotti di origine animale, o, quando non sia prescritto il certificato di origine e sanità, gli altri documenti ufficiali di scorta, al fine di assicurare il rispetto dei divieti e delle limitazioni alle importazioni per ragioni sanitarie e di accertare la conformità delle disposizioni relative alle garanzie sanitarie di origine previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nonché dagli accordi e dalle convenzioni internazionali. I veterinari di confine assicurano altresì la protezione degli animali trasportati secondo le norme vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734. — Testo vigente | Portale Normativo