Art. 3
In vigore dal 1 ago 1985
I veterinari di confine esaminano per ogni trasporto i certificati di origine e sanità, previsti dalle vigenti disposizioni, che accompagnano gli animali o i prodotti di origine animale, o, quando non sia prescritto il certificato di origine e sanità, gli altri documenti ufficiali di scorta, al fine di assicurare il rispetto dei divieti e delle limitazioni alle importazioni per ragioni sanitarie e di accertare la conformità delle disposizioni relative alle garanzie sanitarie di origine previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nonché dagli accordi e dalle convenzioni internazionali.
I veterinari di confine assicurano altresì la protezione degli animali trasportati secondo le norme vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-3