Art. 7
In vigore dal 1 ago 1985
Il controllo sullo stato sanitario generale degli animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea nei posti di confine, porti, aeroporti e stazioni zoo-sanitarie, è eseguito a sondaggio.
Il controllo veterinario in deroga a quanto previsto dal precedente comma può essere disposto, per il periodo di tempo necessario, su tutti i trasporti di animali provenienti da aree territoriali dei Paesi membri della Comunità economica europea, qualora sussista un rischio a causa della presenza in detti Paesi di malattie infettive.
Il controllo sullo stato sanitario generale degli animali provenienti da Paesi terzi nei posti di confine, porti, aeroporti e stazioni zoo-sanitarie è eseguito su tutti i trasporti.
I veterinari di confine possono disporre a sondaggio che a destinazione i trasporti di animali siano sottoposti, da parte del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, ad accertamenti, anche mediante esami di laboratorio e prove diagnostiche, intesi a verificare le dichiarazioni sanitarie contenute nei certificati di scorta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-7