Art. 7

In vigore dal 1 ago 1985
Il controllo sullo stato sanitario generale degli animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea nei posti di confine, porti, aeroporti e stazioni zoo-sanitarie, è eseguito a sondaggio. Il controllo veterinario in deroga a quanto previsto dal precedente comma può essere disposto, per il periodo di tempo necessario, su tutti i trasporti di animali provenienti da aree territoriali dei Paesi membri della Comunità economica europea, qualora sussista un rischio a causa della presenza in detti Paesi di malattie infettive. Il controllo sullo stato sanitario generale degli animali provenienti da Paesi terzi nei posti di confine, porti, aeroporti e stazioni zoo-sanitarie è eseguito su tutti i trasporti. I veterinari di confine possono disporre a sondaggio che a destinazione i trasporti di animali siano sottoposti, da parte del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, ad accertamenti, anche mediante esami di laboratorio e prove diagnostiche, intesi a verificare le dichiarazioni sanitarie contenute nei certificati di scorta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734. — Testo vigente | Portale Normativo