Art. 15

In vigore dal 1 ago 1985
I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto, eseguiti nel periodo di apertura degli uffici che eccede il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato o eseguiti oltre l'orario di ufficio o fuori dei circuiti doganali delimitati con i decreti previsti dall' del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dal presente decreto, sono espletati con addebito del costo del servizio. Il costo del servizio è determinato, sulla base di apposite tariffe approvate dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati, con decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Le tariffe, ai fini della loro commisurazione al costo dei servizi resi, debbono essere differenziate, in diurne e notturne, in feriali e festive, tenendo conto altresì del tipo e della durata dell'operazione con particolare riguardo agli adempimenti mediamente richiesti anche ad organi diversi da quelli doganali, della natura e della rilevanza fiscale della merce nonché, per le operazioni da compiere fuori del circuito doganale, della distanza da questo ultimo del luogo dell'operazione. I decreti di approvazione delle tariffe di cui al comma precedente debbono determinare l'attribuzione percentuale delle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe medesime conservando in ogni caso gli effetti economici del primo, secondo e terzo comma dell' della legge 13 luglio 1984, n. 302.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo