Art. 18

In vigore dal 1 ago 1985
Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, istituisce ai sensi dell', ultimo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 734, presso gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicati nell' del decreto ministeriale 3 ottobre 1984, sezioni speciali competenti ad adottare i provvedimenti di autorizzazione e di controllo concernenti gli autotrasporti internazionali di merci. Il Ministro dei trasporti, in attesa della determinazione delle piante organiche degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per consentire l'immediata funzionalità delle sezioni speciali di cui al comma precedente, assegna alle stesse i dipendenti assunti ai sensi dell' della legge 4 agosto 1984, n. 467, i quali, alla scadenza del periodo previsto dai decreti di nomina, sono mantenuti in servizio in qualità di impiegati civili non di ruolo dello Stato fino al loro graduale collocamento nei ruoli organici in relazione a future vacanze, previo superamento di apposito esame di idoneità.
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