Art. 12
Compenso per lavoro straordinario
In vigore dal 16 ott 1984
In attesa di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per il settore del pubblico impiego, intesa a modificare anche la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77, con le modalità indicate nell', punto 6), della legge quadro n. 93/83, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi relativi alle predette prestazioni spettanti al personale di cui al precedente , è determinata per ciascuna qualifica funzionale, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982 e dalla relativa tredicesima mensilità entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.
La predetta misura oraria è maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo.
In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie già previsti o autorizzati per il periodo successivo a quello indicato nel precedente primo comma, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito.
La spesa annua complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie previste dal presente articolo, non dovrà in ogni caso superare i limiti degli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio relativi al 1983.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-12