Art. 3

Accordi decentrati

In vigore dal 16 ott 1984
Nell'ambito e nei limiti fissati dalla presente normativa sono consentiti accordi decentrati per singole camere di commercio ovvero per le aziende citate al precedente , ai sensi dell' della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/83 nelle materie e per le finalità appresso indicate: a) organizzazione del lavoro intesa ad assicurare nei singoli uffici il miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente e delle esigenze degli utenti; b) disciplina dei carichi di lavoro finalizzata ad una più razionale organizzazione degli uffici e del lavoro, collegata alla professionalità, all'impegno e alla produttività dei singoli e degli uffici; c) formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e addestramento finalizzati al miglioramento della professionalità del personale in servizio anche in relazione alla introduzione delle nuove tecnologie e metodologie di lavoro; d) orario di lavoro: nei limiti di durata fissati dal presente decreto la sua articolazione deve essere intesa precipuamente al soddisfacimento delle esigenze della utenza e dei servizi dell'ente; e) produttività: la determinazione degli standards di rendimento in funzione del conseguimento di una maggiore produttività qualitativa e quantitativa tenuto conto anche del potenziamento e rinnovamento delle strutture, meccanizzate o automatizzate ed in relazione a programmi di attività ben definiti; f) quant'altro espressamente previsto dal presente decreto. La contrattazione decentrata non può comportare, comunque, nuovi oneri oltre quelli previsti dal presente decreto. Gli accordi di cui sopra sono recepiti con deliberazione delle giunte camerali in veste di consiglio di amministrazione e per l'esecuzione vistati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo