Art. 7

Rapporto di lavoro a tempo parziale

In vigore dal 16 ott 1984
In via sperimentale gli enti possono procedere alla trasformazione dei posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo del 10% dell'organico nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale. Tale istituto comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale stabilito dal precedente . Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali. In particolare si stabilisce: a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno; b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale; c) il salario di anzianità, di cui al successivo , è pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero; d) al personale a tempo parziale spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute; e) il personale a tempo parziale non può eseguire prestazioni straordinarie nè può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge; f) non possono coprire posti a tempo parziale i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative. I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in tempo parziale debbono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il 1° ed il 6° livello, fermo restando quanto previsto nella lettera f) del precedente comma. Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità dei posti a tempo pieno convertibili a tempo parziale saranno definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale. Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa semprechè vi siano le disponibilità dei relativi posti. Le assunzioni a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. Per il personale a tempo parziale il congedo ordinario viene regolato dalle norme dettate in proposito per il restante personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-7

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Rapporto di lavoro a tempo parziale (Art. 7 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo