Art. 10
Indennità di rischio e maneggio valori
In vigore dal 16 ott 1984
Al personale camerale adibito in via continuativa alle prestazioni di lavoro di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 5 maggio 1975, o che sia addetto sempre in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, si applicano le norme contenute nel precitato decreto e successive modificazioni, sia per quanto concerne lo ammontare delle indennità e sia per quanto concerne le condizioni e le modalità che danno titolo alle stesse.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-10