Art. 15

Riequilibrio anzianità economica e nuovo salario d'anzianità

In vigore dal 16 ott 1984
Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i dipendenti camerali viene effettuato sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze delle camere di commercio fino alla data del 31 dicembre 1982 con riferimento ai valori iniziali di livello di cui al precedente e con le seguenti modalità: A) Per il personale che alla data del 31 dicembre 1982 ha sempre prestato servizio nella qualifica di inquadramento, l'anzianità viene riconosciuta per intero in ragione del 3% annuo sul valore iniziale del livello d'inquadramento per i primi sedici anni ed in ragione di 1,85% annuo, sempre sul valore iniziale del livello di inquadramento, per gli anni dal diciassettesimo in poi. Le frazioni inferiori ad anno vanno calcolate in ragione di mese trascurando i periodi inferiori a sedici giorni ed arrotondando a mese intero le frazioni superiori a quindici giorni. La somma così ottenuta rappresenta il nuovo salario di anzianità. B) Per il personale che alla data del 31 dicembre 1982 ha prestato servizio anche in qualifiche inferiori a quella dell'inquadramento, tale servizio viene valutato attribuendo un beneficio pari al 2% per ogni anno di servizio applicando tale percentuale sul nuovo livello iniziale di cui al precedente corrispondente alla o alle qualifiche inferiori a quella d'inquadramento. Le frazioni inferiori ad anno vanno calcolate in ragione di mese ed arrotondando a mese intero le frazioni superiori a quindici giorni. L'importo risultante dall'applicazione del criterio di cui alla presente lettera B) sommato all'importo risultante dall'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera A) costituisce il nuovo salario d'anzianità. Qualora, il nuovo salario d'anzianità determinato ai sensi della lettera A) del presente articolo oppure ai sensi delle lettere A) e B), nel caso il dipendente abbia prestato servizio anche in qualifiche inferiori a quella d'inquadramento, dovesse risultare d'importo inferiore a quanto maturato per anzianità al 31 dicembre 1982 secondo la normativa in vigore a tale data, il dipendente conserva quale salario di anzianità quest'ultimo importo. Ferma restando la determinazione del salario d'anzianità secondo le modalità di cui sopra, gli importi delle classi o degli scatti eventualmente maturati successivamente alla data del 1° gennaio 1983, dovranno continuare ad essere corrisposti per la parte riferita al periodo successivo al 1° gennaio 1983 come salario di anzianità con l'avvertenza che gli importi relativi a tale periodo dovranno essere portati in detrazione dal salario d'anzianità che verrà corrisposto alla data del 1° gennaio 1985. Qualora il miglioramento economico complessivo risultante dal nuovo livello e dal riequilibrio dell'anzianità, determinato secondo i precedenti commi del presente articolo, dovesse risultare, a regime, inferiore alla differenza tra il nuovo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento e quello iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data del 31 dicembre 1982, il dipendente avrà titolo ad un beneficio economico pari a tale differenza che viene aggiunto al salario di anzianità determinato secondo i criteri di cui alle precedenti lettere A) o B).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-15

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