Art. 19

Passaggio ad altra qualifica funzionale

In vigore dal 16 ott 1984
In occasione d'inquadramento in qualifica funzionale superiore il dipendente conserva quanto maturato per anzianità e gli viene attribuito lo stipendio del nuovo livello d'inquadramento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-19

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Passaggio ad altra qualifica funzionale (Art. 19 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo