Art. 23

Oneri

In vigore dal 16 ott 1984
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3,6 miliardi per l'anno 1983, in lire 7,7 miliardi per l'anno 1984 e in lire 0,8 miliardi per l'anno 1985, provvedono le camere di commercio all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dalle medesime. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 maggio 1984 PERTINI CRAXI - GASPARI - GORIA - ALTISSIMO - LONGO - DE MICHELIS Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1984 Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 21
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-23

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Oneri (Art. 23 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo