Art. 22

Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico

In vigore dal 16 ott 1984
Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le percentuali di cui all' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-22

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