Art. 22
Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico
In vigore dal 16 ott 1984
Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le percentuali di cui all' del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-22