Art. 18

Norme di inquadramento definitivo nei profili professionali

In vigore dal 16 ott 1984
Il personale viene inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsti dal presente decreto (allegato A) con effetto giuridico ed economico dal 1 gennaio 1983 secondo i seguenti criteri e modalità: 1) il personale le cui attribuzioni in base alla qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1982 corrispondono a quelle descritte, per le nuove qualifiche, in uno dei profili professionali di cui al precedente comma, è inquadrato in tale profilo anche in soprannumero; 2) i dipendenti che abbiano effettivamente svolto, sempre alla data del 31 dicembre 1982, per un periodo non inferiore a cinque anni mansioni relative ad altro profilo appartenente allo stesso livello retributivo in cui è stato inquadrato ai sensi del precedente punto 1), possono essere inquadrati a domanda in questo ultimo profilo, previo parere favorevole della giunta camerale in veste di consiglio di amministrazione; le domande debbono essere inoltrate alla giunta entro 30 giorni dalla comunicazione dell'inquadramento; 3) i dipendenti che ritengono di individuare in un profilo di livello immediatamente superiore a quello in cui sono stati inquadrati, ai sensi del precedente punto 1) le attribuzioni effettivamente svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e continuativamente da almeno cinque anni, ridotti a tre per coloro che hanno avuto assegnate funzioni superiori in base ad una deliberazione di giunta, possono essere sottoposti, a domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità; le domande debbono essere presentate al consiglio entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'inquadramento. La prova selettiva di cui al precedente comma, dovrà tenersi in unica sede nazionale; i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento della prova e quanto altro attiene alla prova stessa saranno stabilite, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al termine della prova selettiva si provvederà a formare due graduatorie: una per gli idonei che hanno avuto assegnate le funzioni superiori in base ad una delibera di giunta e l'altra comprendente il restante personale idoneo. I posti disponibili e quelli che man mano si renderanno tali dovranno essere coperti iniziando ad attingere il personale idoneo dalla prima graduatoria. Ai fini degli inquadramenti di cui sopra vanno fatti salvi i passaggi di livello intervenuti dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando agli stessi le norme e modalità del precedente punto 1). Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente punto 3) tutti coloro che hanno già beneficiato di un passaggio di qualifica ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento tipo delle camere di commercio, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, gli enti camerali stabiliranno, sulla base del nuovo ordinamento del personale e delle proprie esigenze i contingenti delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse ex carriere con deliberazione della giunta camerale, sentite le organizzazioni sindacali, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro. Alle qualifiche di vice segretario generale, direttore di laboratorio e di direttore dell'azienda speciale del deposito franco di Genova possono essere inquadrati esclusivamente i dipendenti che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto rivestono formalmente le qualifiche predette. Ai dipendenti inquadrati nel profilo professionale "operatori di magazzino e deposito" della qualifica quinta, nonché ai dipendenti inquadrati nel profilo professionale "operatore al peso" della qualifica quarta, viene attribuito un beneficio economico pari al 6% del valore rispettivamente del livello quinto e quarto. Tali importi vanno aggiunti al salario di anzianità. Le prove selettive previste dal presente articolo debbono essere portate a termine entro il corrente anno 1984.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-18

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Norme di inquadramento definitivo nei profili professionali (Art. 18 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo