Art. 13
Incentivi alla produttività
In vigore dal 16 ott 1984
Per le esigenze funzionali di ogni singolo ente volte al raggiungimento di una maggiore efficienza, redditività ed economicità dei servizi tale da rispondere pienamente al soddisfacimento della domanda di prestazioni da parte dell'utenza, potranno essere attivati, a partire dal 1° gennaio 1984, compensi incentivanti la produttività collegati al livello di professionalità, alle giornate di effettivo lavoro nonché al conseguimento di obiettivi prefissati.
Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati da ogni singolo ente e concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unità operativa.
Per le finalità di cui sopra, si dovrà procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi o per unità organica, nonché delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unità prodotta. Le operazioni di cui sopra ed i relativi risultati saranno definiti con delibere della giunta camerale d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttività, da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La somma da destinare annualmente al finanziamento del premio incentivante la produttività non dovrà superare il 50% delle disponibilità esistenti al 1° gennaio 1983 nel capitolo di bilancio relativo alla voce lavoro straordinario. Di conseguenza le predette disponibilità dovranno essere ridotte di un importo pari a quello destinato alla produttività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-13