Art. 14
Qualifiche funzionati e trattamento economico
In vigore dal 16 ott 1984
Il personale di cui all' del presente decreto è inquadrato nelle qualifiche funzionali di cui all'allegato A alle quali corrisponde lo stipendio iniziale a fianco di ciascuna di esse indicato:
I qualifica....................... L. 3.300.000 II qualifica...................... L. 3.600.000 III qualifica...................... L. 3.800.000 IV qualifica...................... L. 4.400.000 V qualifica....................... L. 4.800.000 VI qualifica...................... L. 5.500.000 VII qualifica...................... L. 6.400.000 VIII qualifica..................... L. 7.700.000 VIII qualifica-bis per:
vice segretario generale..............L. 9.200.000 direttore laboratorio chimico............L. 9.200.000 direttore azienda speciale deposito
franco di Genova..................L. 9.200.000
Spettano inoltre: la tredicesima mensilità, la gratifica di luglio, l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, se dovute, oltre il salario d'anzianità di cui al successivo .
I livelli retributivi sopra determinati restano fissi per tutto l'arco di vigenza del presente decreto, per cui alla data del 1° gennaio 1983 la progressione economica per classi e scatti è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-14