Art. 16

Salario d'anzianità relativo al periodo di vigenza del presente decreto

In vigore dal 16 ott 1984
Al personale nell'arco di vigenza del presente decreto verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario d'anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure: I qualifica........................ L. 198.000 II qualifica....................... L. 216.000 III qualifica....................... L. 228.000 IV qualifica....................... L. 264.000 V qualifica........................ L. 288.000 VI qualifica....................... L. 330.000 VII qualifica....................... L. 384.000 VIII qualifica...................... L. 462.000 VIII qualifica-bis per: vice segretario generale...............L. 552.000 direttore laboratorio chimico.............L. 552.000 direttore azienda speciale deposito franco di Genova...................L. 552.000 Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 il salario di anzianità di cui sopra verrà corrisposto in ragione di 1/24 degli importi sopra fissati per ogni mese di servizio prestato alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità verrà corrisposto, sempre in ventiquattresimi, in rapporto ai mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e nella qualifica rivestita alla data del 1 gennaio 1985. L'importo corrisposto nelle misure sopra fissate andrà ad aggiungersi alla data del 1° gennaio 1985 al salario di anzianità già determinato in base al precedente . Il presente istituto economico, in carenza di rinnovo contrattuale, conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, ai sensi dell' della legge quadro sul pubblico impiego.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-16

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