Art. 17

Decorrenza dei benefici economici

In vigore dal 16 ott 1984
Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa intesa a contenere la dilatazione della spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione del presente decreto vengono attribuiti con le decorrenze percentuali qui di seguito indicate calcolate sull'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente: A) dal 1° gennaio 1983...................... 35% B) dal 1° gennaio 1984..................... . 75% C) dal 1° gennaio 1985..................... . 100% Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente decreto alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: nuovo stipendio iniziale tabellare più importo derivante dal riequilibrio dell'anzianità pregressa, decurtato del trattamento economico in godimento alla data del 31 dicembre 1982. L'importo così ottenuto verrà corrisposto secondo le percentuali di cui sopra. Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e prima del 1° gennaio 1985 compete lo stipendio iniziale relativo al livello d'inquadramento previsto dal precedente regolamento tipo approvato con decreto ministeriale del 12 luglio 1982 a cui va aggiunta la differenza fra il nuovo e il vecchio valore iniziale di livello nelle percentuali di cui al precedente primo comma.
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Decorrenza dei benefici economici (Art. 17 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio.) — Testo vigente | Portale Normativo