Art. 9
Mutamenti di mansioni per inidoneità fisica
In vigore dal 16 ott 1984
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica inferiore.
In quest'ultimo caso il dipendente, dal momento del nuovo inquadramento, avrà diritto allo stipendio correlato alla qualifica inferiore conservando il salario d'anzianità in godimento maggiorato della differenza tra lo stipendio della qualifica di provenienza e lo stipendio della qualifica d'inquadramento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-9