Art. 6

Mensa

In vigore dal 16 ott 1984
Gli enti possono istituire mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi decentrati esclusivamente presso quelle camere in cui l'orario di lavoro è articolato, per non meno di quattro giorni nella settimana, in orario spezzato con intervallo di norma non inferiore ad un'ora fra i due periodi. Per usufruire dei servizi di mensa è necessaria la effettiva presenza in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e non è in alcun modo monetizzabile. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione se il servizio di mensa è gestito da terzi oppure un corrispettivo, sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo