Art. 6
Mensa
In vigore dal 16 ott 1984
Gli enti possono istituire mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi decentrati esclusivamente presso quelle camere in cui l'orario di lavoro è articolato, per non meno di quattro giorni nella settimana, in orario spezzato con intervallo di norma non inferiore ad un'ora fra i due periodi.
Per usufruire dei servizi di mensa è necessaria la effettiva presenza in servizio.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e non è in alcun modo monetizzabile.
Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione se il servizio di mensa è gestito da terzi oppure un corrispettivo, sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-6