Art. 4
Informazione
In vigore dal 16 ott 1984
Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali e al fine di cercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia gli atti o provvedimenti dai quali discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
L'informazione è rivolta alle strutture sindacali orizzontali e verticali e i modi e i tempi per l'informazione stessa vengono stabiliti dalla singola camera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-4