Art. 5
Orario di lavoro
In vigore dal 16 ott 1984
L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore.
In sede di accordo decentrato potranno essere stabilite le seguenti articolazioni di lavoro:
a) orario unico su sei giorni lavorativi settimanali di sei ore giornaliere;
b) orario articolato su cinque giorni lavorativi settimanali con almeno due rientri pomeridiani.
Nell'ambito del medesimo ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.
In ogni caso l'intervallo dovrà essere comunque non inferiore ad un'ora.
La regolamentazione dell'orario, nelle ipotesi richiamate, va disciplinata ai sensi del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-5