Art. 8

Reclutamento del personale e assunzioni temporanee

In vigore dal 16 ott 1984
Il reclutamento del personale per i singoli profili delle qualifiche funzionali deve avvenire secondo i principi fissati dall' della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 19 marzo 1983. In attuazione di tale principio il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali, provvederà con proprio decreto a dettare le modalità occorrenti per lo svolgimento dei corsi selettivi di reclutamento e formazione, a contenuto tecnico-pratico, volti all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione. Per le assunzioni a tempo determinato presso gli enti destinatari del presente decreto si confermano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971.
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