Art. 23
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In vigore dal 16 ott 1984
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3,6 miliardi per l'anno 1983, in lire 7,7 miliardi per l'anno 1984 e in lire 0,8 miliardi per l'anno 1985, provvedono le camere di commercio all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dalle medesime.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - GASPARI - GORIA - ALTISSIMO - LONGO - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 21
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-23