Art. 19 · Passaggio ad altra qualifica funzionale

Art. 19

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Passaggio ad altra qualifica funzionale

In vigore dal 16 ott 1984
In occasione d'inquadramento in qualifica funzionale superiore il dipendente conserva quanto maturato per anzianità e gli viene attribuito lo stipendio del nuovo livello d'inquadramento.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-31;665#art-19