RegolamentoCapo XVI

Art. 110

Contrassegno ufficiale da apporre sulle corrispondenze spedite in esenzione di francatura

In vigore dal 1 ott 1982
Il contrassegno di cui agli del codice postale consiste nell'apposizione, sopra i singoli oggetti, di apposito bollo o nell'indicazione manoscritta della qualità del rispettivo mittente, seguita dalla sua firma. Il bollo di contrassegno deve essere della forma prescritta dall'Amministrazione e custodito da impiegato responsabile del suo uso. Il capo del servizio, sotto la sua responsabilità, può delegare la facoltà di apporre il contrassegno a mano ai suoi dipendenti, informandone l'ufficio postale di impostazione. Il contrassegno a mano deve essere preceduto dalla formula "Ufficio sprovvisto di bollo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-110

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Contrassegno ufficiale da apporre sulle corrispondenze spedite in esenzione di francatura (Art. 110 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo